Accesso a dati, documenti e informazioni

Accesso documentale
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della L. 241/1990, permette a chiunque di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è chiesto l’accesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, utilizzando ove presente l’apposita modulistica e motivando adeguatamente le ragioni dell’accesso. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali la richiesta di accesso deve intendersi respinta. In caso di diniego dell’accesso espresso o tacito, o di suo differimento, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali al competente Difensore Civico. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dell’eventuale costo di riproduzione e alle disposizioni vigenti in materia di bollo (per i casi nei quali venga richiesta attestazione di copia conforme all’originale). Potrebbero inoltre trovare applicazione diritti di ricerca e di visura.
Accesso civico
Accesso civico semplice
E’ la forma di accesso mediante la quale chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può richiedere alla Pubblica Amministrazione i dati, le informazioni o i documenti dei quali sia stata omessa la pubblicazione prevista dalla normativa (art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013). L'istanza è gratuita e l'amministrazione, in caso di richiesta fondata, è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet i dati/informazioni/documenti segnalati nell'istanza, dandone contestuale comunicazione al richiedente al quale verrà trasmesso il collegamento ipertestuale alla pubblicazione (link). L'accesso si configura come un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto per chiunque di accedere ai documenti interessati dall'inadempienza. Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica visita la pagina sul sito.
Accesso civico generalizzato
E’ la forma di accesso mediante la quale, chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva nè necessità di motivazione, può richiedere dati o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, (art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013) nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall'art. 5bis del decreto legislativo n. 33/2013, tra i quali rientra la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina vigente in materia. Il rilascio dei dati/documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. L'accesso ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica visita la pagina sul sito.
Accesso del Consigliere comunale
E’ l'accesso previsto dall'art. 43 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che riconosce ai consiglieri comunali, tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché da eventuali aziende dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
Accesso alle informazioni ambientali
E’ il diritto riconosciuto a chiunque, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di accedere alle informazioni relative all'ambiente detenute dalle autorità pubbliche, tra le quali sono ricomprese le amministrazioni pubbliche locali. L'informazione ambientale può concernere lo stato degli elementi dell'ambiente (aria, acqua, suolo, ecc.), i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, emissioni, ecc.), le misure (piani, programmi, politiche, accordi, atti amministrativi, ecc.) o le attività incidenti sugli elementi e sui fattori dell'ambiente, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, analisi economiche, lo stato della salute e della sicurezza umana. Il D.Lgs. n. 33/2013 ha previsto la costituzione nella sezione Amministrazione Trasparente di una specifica sottosezione destinata alle Informazioni Ambientali.
Accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici
E’ l'accesso previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” che dispone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di assicurare in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 (disciplina su diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).