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Accesso Civico

Informazioni sulle forme di accesso ai dati, documenti ed informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nel modificare le disposizioni in materia di  trasparenza, ha interamente riscritto l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione che non siano già oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tale forma di accesso, comunemente definita come accesso civico "generalizzato", si affianca da una lato al cosiddetto accesso civico "semplice", il quale è circoscritto ai dati, documenti ed informazioni soggetti a pubblicazione e costituisce dunque un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di trasparenza imposti alle pubbliche amministrazioni, e dall'altro all'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il cosiddetto accesso "documentale". Vediamo di seguito più in dettaglio le diverse tipologie di accesso, includendo anche l'accesso riconosciuto al Consigliere comunale nell'esercizio del mandato, l'accesso alle informazioni ambientali e l'accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Accesso civico semplice: è la forma di accesso mediante la quale chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può richiedere alla pubblica amministrazione i dati, le informazioni o i documenti dei quali sia stata omessa la pubblicazione prevista dalla normativa. L'istanza è gratuita e l'amministrazione, in caso di richiesta fondata, è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet i dati/informazioni/documenti segnalati nell'istanza e a darne comunicazione al richiedente, trasmettendogli peraltro i relativi collegamenti ipertestuali. L'accesso si configura come un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto per chiunque di accedere ai documenti interessati dall'inadempienza.

Accesso civico generalizzato: è la forma di accesso mediante la quale, chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva nè necessità di motivazione, può richiedere dati o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall'art. 5bis del decreto legislativo n. 33/2013. Il rilascio dei dati/documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. L'accesso ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Accesso documentale: è la forma di accesso agli atti prevista dalla legge n. 241/1990, ai sensi della quale il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso. La finalità è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative, oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Tale titolarità potrà dunque consentire di accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Accesso del Consigliere comunale: è l'accesso previsto dall'art. 43 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che riconosce ai consiglieri comunali, tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché da eventuali aziende dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

Accesso alle informazioni ambientaliè il diritto riconosciuto a chiunque, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di accedere alle informazioni relative all'ambiente detenute dalle autorità pubbliche, tra le quali sono ricomprese le amministrazioni pubbliche locali. L'informazione ambientale può concernere lo stato degli elementi dell'ambiente (aria, acqua, suolo, ecc.), i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni,  rifiuti,  emissioni, ecc.), le misure (piani, programmi, politiche, accordi, atti amministrativi, ecc.) o le attività incidenti sugli elementi e sui fattori dell'ambiente,  le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, analisi economiche, lo stato della salute e della sicurezza umana. Il D.lgs. n. 33/2013 ha previsto la costituzione nella sezione Amministrazione Trasparente di una specifica sottosezione destinata alle Informazioni Ambientali.

Accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici: è l'accesso previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici che dispone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di assicurare in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 (disciplina su diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

 

Cliccando sui sottostanti collegamenti è possibile accedere alle pagine che forniscono più dettagliate indicazioni sulle modalità di esercizio delle forme di accesso civico (semplice e generalizzato) e consentono di scaricare la relativa modulistica, nonché accedere al "Registro degli accessi" quale elenco riportante le varie richieste di accesso (civico, generalizzato, documentale, ecc.) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

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