Danni da alluvione - Contributo per Immediato Sostegno alla popolazione
Prorogato il termine di scadenza delle domande di saldo del contributo relativo agli eventi di maggio 2023
Dalla pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, agli interventi su elementi strutturali e impiantistici. Dall’arredamento agli elettrodomestici, ma anche – per la prima volta in una situazione di calamità – all’acquisto dell’abbigliamento, di stoviglie e utensili, ed eventuale materiale didattico per i figli.
È stata scelta una modalità innovativa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, dettagliata con apposita ordinanza n. 999 del 31 maggio 2023, che prevede misure di immediato sostegno ai nuclei familiari interessati dall’alluvione, con un primo contributo immediato di 3.000 euro, e un saldo successivo di 2.000 euro. A questo, si aggiunge un ulteriore contributo forfetario di 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata, per definire nel dettaglio le entità dei danni: sono stati attivati già tutti gli ordini professionali per garantire le perizie nel più breve tempo possibile.
Possono presentare domanda:
I nuclei familiari che, alla data dell’evento, avevano dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa risultata allagata, o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile.
Il contributo può essere riconosciuto per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora i danni non consentano la fruibilità dell’edificio. In tal caso il contribuito è richiesto da parte dell'amministratore di condominio, ove costituito, o da uno dei proprietari a tal fine delegato.
I beneficiari del contributo presenteranno al Comune una domanda per ricevere l’acconto (3000 euro) e una successiva rendicontazione per attestare le spesa dell’acconto accreditato e ricevere l’eventuale saldo (2000 euro). Il Comune, alla ricezione della domanda dei cittadini, verifica i dati dichiarati e trasmette al presidente della Regione, commissario per l’emergenza, e al Dipartimento nazionale della Protezione civile i dati minimi (nome, cognome, telefono, mail e codice IBAN) per procedere ai pagamenti, che non graveranno per gli aspetti amministrativo-contabili sugli enti locali.
Per approfondimenti è possibile consultare le FAQ allegate sul Contributo per l'Immediato Sostegno, oppure consultare la pagina dedicata sul sito dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna.
Come fare domanda:
I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno possono presentare la relativa domanda utilizzando la modulistica allegata a partire dal giorno successivo all'adozione dell'ordinanza ed entro i termini previsti, rispettivamente per l'acconto e il saldo, presso il Comune dove è ubicato l'edificio residenziale e l'abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi. L'Ordinanza n. 999 prevede le seguenti modalità di invio della domanda:
- tramite posta elettronica certificata, da trasmettere al seguente indirizzo pec: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it;
- raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Pianoro - Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO);
- consegna a mano all'ufficio protocollo.
Nel caso in cui il richiedente, per la presentazione della domanda, si avvalga di un soggetto terzo, occorre compilare anche il modulo A6.
Tempi
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è stato prorogato al 30 novembre 2024 con O.C.D.P.C. 1100/2024.
Il contributo può essere riconosciuto per:
1. ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa;
2. ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione principale,abituale e continuativa;
3. ripristino, anche parziale, dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa;
4. ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione principale, abituale e continuativa o delle sue pertinenze;
5. interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione principale, abituale e continuativa, dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
6. la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno della abitazione principale, abituale e continuativa, allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana (tipologie da 11 a 16);
Sono ritenuti ammissibili i giustificativi relativi alle seguenti tipologie di spesa:
1. Elementi strutturali;
2. Finiture interne ed esterne;
3. Serramenti interni ed esterni;
4. Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione;
5. Ascensore, montascale;
6. Pertinenza;
7. Area e fondo esterno necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione o delle pertinenze;
8. Pulizie e rimozione acqua/fango/detriti;
9. Eventuali adeguamenti obbligatori per legge;
10. Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale ed IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell’IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica;
11. Arredi presenti nell’abitazione;
12. Elettrodomestici presenti nell’abitazione;
13. Elettrodomestici presenti nelle pertinenze;
14. Materiale didattico;
15. Stoviglie e utensili di uso comune;
16. Abbigliamento (nel limite del 10% del contributo spettante);
Sono escluse le spese riguardanti:
a. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un’impresa;
b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all’accesso al fabbricato o alla fruibilità dello stesso o non funzionali ad evitarne la delocalizzazione;
c. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all’articolo 19-bis “Tolleranza” della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.;
d. danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f. danni ai beni mobili registrati.
Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli in allegato alla presente ordinanza e relativi:
a. alla domanda di acconto (allegato 1- modulo a1);
b. alla delega in caso di comproprietà (allegato 2 - modulo a2);
c. alla delega all'esecuzione degli interventi e alla percezione del contributo da parte del proprietario nei confronti del locatario residente (allegato 3 - modulo a3);
d. alla delega a favore di uno dei condomini per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile, in caso di assenza dell'amministratore (allegato 4 - modulo a4);
e. alla titolarità dell'amministratore per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile (allegato 5 - modulo a5);
f. alla procura speciale, in caso di necessità (allegato 6 - modulo a6);
g. alla domanda di saldo e per la trasmissione dei giustificativi di spesa (allegato 7 - modulo b1).
Ricognizione dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali da parte del Commissario delegato
Allo scopo di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti dai soggetti privati, ivi comprese le associazioni senza scopo di lucro, i cui beni mobili ed immobili sono stati interessati dalle conseguenze degli eventi di cui in premessa, da parte del Commissario delegato, i soggetti interessati possono provvedere, indipendentemente dalla richiesta del contributo, anche in previsione di eventuali ulteriori provvidenze - per importi eccedenti la misura di € 5.000,00 o fattispecie di danno non previste dalla presente ordinanza - a richiedere ad un professionista abilitato l'esecuzione, con ogni consentita urgenza, di una perizia completa dei danni, da redigersi sulla base dello schema- tipo allegato alla presente ordinanza (allegato 8-schema di perizia).
Per eventuali informazioni:
Ufficio Tecnico telefonando a:
- 0516529134 - orario per chiamare da lunedì a venerdì 9-13
- 0516529165 - orario per chiamare da lunedì a venerdì 11-13
scrivendo alla mail: danilo.cristillo@comune.pianoro.bo.it oppure loredana.maniscalco@comune.pianoro.bo.it
Per eventuale supporto nella compilazione del modulo:
Sportello Sociale: via Carducci, 1 - 40065 Pianoro
su appuntamento telefonando allo 0516529163 o scrivendo alla mail sociali@comune.pianoro.bo.it